Ordinamento Gioco
del lotto
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1997 (Gazz.
Uff., 18 febbraio, n.40)
Calendario delle estrazioni del gioco del
lotto.
Il Ministro delle
finanze:
Vista la legge
2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del
gioco del lotto, come modificata dalla legge
19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303, con il quale è stato emanato
il regolamento di applicazione ed esecuzione
delle leggi sopra citate, come modificato
con decreto del Ministro delle finanze 23
marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 560, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la disciplina
del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'atto
di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di
Roma per la gestione del servizio del gioco
del lotto automatizzato di cui ai decreti
del Ministro delle finanze in data 17 marzo
1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25
luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1997;
Visto l'art.
1 del regolamento per la disciplina delle
estrazioni del gioco del lotto, adottato con
decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1996, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la
possibilità di effettuare più
estrazioni per settimana;
Visto l'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 303/1990 in base al quale con decreto del
Ministro delle finanze deve essere stabilita
l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta
delle giocate, nonchè il termine entro
il quale i relativi dati devono affluire al
sistema di automazione; Ritenuto che ricorre
l'opportunità di effettuare, oltre
alla estrazione settimanale del sabato, una
ulteriore estrazione nel giorno di mercoledì
di ogni settimana;
Decreta:
Art. 1. Le estrazioni
del gioco del lotto sono effettuate nei giorni
di mercoledì e di sabato di ogni settimana.
Qualora i giorni di estrazione cadano in festività
riconosciuta agli effetti civili su tutto
il territorio nazionale, le estrazioni sono
rinviate al primo giorno feriale successivo.
Art. 2. I ricevitori
del gioco del lotto possono effettuare la
raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore
24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni
di estrazione, in cui la raccolta termina
alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione
non possono iniziare prima delle ore 20,30
e comunque prima dell'avvenuto deposito delle
matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Art. 3. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e troverà
attuazione dal mercoledì successivo
ai quindici giorni seguenti la data di pubblicazione.